Nel precedente articolo abbiamo parlato dell’origine dei mercati secondari, accennandovi delle problematiche derivate dalla sospensione delle forniture da parte di uno dei più importanti fornitori di energia.
SagMe si è trovato faccia a faccia con questo problema nei riguardi di un cliente, in quanto suo consulente per la ricerca dei fornitori e la gestione delle problematiche con gli operatori del settore energetico nazionale.
Nel novembre del 2021 il cliente ha sottoscritto con questa società di vendita un contratto in cui quest’ultimo si impegnava alla fornitura di gas naturale per l’anno solare 2022, confermando ripetutamente la disponibilità di rinnovare il contratto di fornitura anche per il 2023.
Il 10 novembre 2022 però, del tutto inaspettatamente e per cause ignote, l’operatore in questione ha comunicato al cliente di SagMe che non avrebbe rinnovato il contratto di fornitura.
A seguito di questa improvvisa comunicazione SagMe, per conto del cliente, ha iniziato immediatamente la ricerca di un nuovo fornitore, inviando numerose richieste che si sono rivelate però futili, date le risposte negative.
Avendo fatto affidamento al dichiarato impegno del fornitore, non è stato possibile avviare una ricerca più tempestiva, consentendo di trovare una ben diversa situazione di mercato rispetto all’attuale. Una ricerca puntuale avrebbe peraltro garantito l’approvvigionamento di gas naturale allo stabilimento, con altro fornitore, per l’anno successivo.
Il cliente di SagMe si è ritrovato con il rischio di trovarsi privo di fornitura. Rischio che avrebbe comportato danni non da poco, come la cessazione della produzione e la conseguente chiusura dello stabilimento.
Come si è conclusa la vicenda?
SagMe ha rivisto i termini dell’accordo tra il cliente e tale società di vendita, riscontrando la presenza di due clausole incompatibili.
- Nella prima clausola, è stato dichiarato che al termine del periodo contrattuale qualora non fosse formalizzato dal cliente un nuovo accordo con altro operatore per l’erogazione di gas naturale, sarà facoltà dell’operatore richiedere la cessazione amministrativa della fornitura, ovvero la chiusura del punto di distribuzione.
- Nella seconda clausola, è stato dichiarato che se per cause indipendenti dall’operatore in questione, i prelievi di gas del cliente continuano ad essere assegnati all’operatore oltre il periodo di durata della fornitura, il cliente sarà tenuto a pagare, per i prelievi effettuati, i corrispettivi maggiorati dal 25%.
Il fornitore, che ai tempi della stesura del contratto non era preparato al futuro periodo di crisi energetica e ai conseguenti rincari, ha fatto l’errore di inserire nello stesso entrambe le clausole.
SagMe, dopo aver effettuato un’attenta analisi del contratto, ha scritto all’operatore e a Snam Rete Gas, comunicando che in seguito alla presenza di entrambe le clausole, non era possibile procedere alla chiusura della fornitura.
Così tale operatore si è trovato doppiamente penalizzato: costretto a continuare la fornitura di gas al cliente di SagMe, ad un costo più basso di quello presente nel mercato, poiché il sovraccosto previsto nel contratto è minore rispetto al prezzo attuale del gas.
Per non essere eccessivamente schiacciante, SagMe si è reso disponibile a trovare un accordo, approvando l’aggiornamento ad un prezzo più consono al mercato.